Finalmente una buona notizia per i tanti Comuni ancora in attesa di risposte: è online il format per la richiesta della seconda annualità dei contributi del Fondo a sostegno delle attività economiche site nei Comuni delle aree interne.
Sul sito dell’Agenzia di Coesione Territoriale è stato pubblicato il Decreto n. 73/2023 in cui il Direttore Generale Riccardo Monaco comunica la disposizione del trasferimento della somma impegnata pari ad un importo massimo di euro 70.000.000,00 in favore dei Comuni che, al 3 aprile 2023, hanno utilizzato interamente le risorse relative all’annualità 2020.
Sono mesi che gli Enti Locali delle aree interne ci domandano quando verrà effettivamente erogato il contributo relativo all’annualità 2021.
Oggi abbiamo una risposta e siamo lieti di condividerla con tutti i lettori del quotidiano Lentepubblica.it
Se prima di leggere le ultime novità desiderate approfondire l’argomento vi rimandiamo ai molti articoli scritti nei mesi scorsi:
Per ottenere l’erogazione dei contributi aree interne relativi al 2021 è necessario compilare il format per la richiesta (che è possibile scaricare a questo link) con cui il Comune scrivente conferma di aver utilizzato le risorse relative all’annualità 2020 secondo le modalità previste dal DPCM 24 settembre 2020.
In particolare dichiara di aver:
Tale certificazione va inserita su carta intestata del Comune e inviata all’indirizzo dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (dpcm.areeinterne@agenziacoesione.gov.it). Una volta verificate le informazioni tale contributo sarà trasferito e accreditato sul conto di tesoreria del Comune scrivente.
A modifica delle indicazioni fornite con la FAQ n. 4 (di cui abbiamo ampiamente parlato nell’articolo FAQ contributi aree interne), l’Agenzia per la Coesione Territoriale il 9 settembre 2022 precisa che per utilizzo delle risorse si intende la conclusione della procedura per la selezione delle proposte, avviata dal Comune, attraverso l’individuazione dei destinatari e finalizzata alla successiva erogazione delle risorse (FAQ n. 15).
Nel caso in cui il beneficiario sia stato individuato ma non sia stato ancora possibile completare le erogazioni previste dall’art. 7, comma 1 del DPCM, l’utilizzo delle risorse si considera positivamente conseguito; ciò anche nel caso le verifiche di legge previste (es: verifica del DURC nei confronti dei beneficiari, verifica ex art. 48 bis del Dpr 602/1973 ove applicabile, etc.) abbiano determinato una dilatazione dei tempi di pagamento.
Inoltre si precisa che gli obblighi di monitoraggio e di caricamento dei dati sul portale RNA dovranno essere svolti entro le scadenze annuali previste dal DPCM all’art. 7, comma 1 e sono propedeutici per poter accedere alla erogazione delle risorse dell’annualità successiva. Il mancato aggiornamento di tali banche dati entro le scadenze dell’art. 7, comma 1 del DPCM non determina il “mancato utilizzo delle risorse”, ma l’impossibilità ad accedere alle risorse delle annualità successive. In ogni caso rimane fermo l’obbligo per gli Enti beneficiari di completare tali adempimenti nel più breve tempo possibile.
Per ulteriori informazioni, è possibile inviare specifici quesiti alla mail dedicata: dpcm.areeinterne@agenziacoesione.gov.it
Fonte: Pabli srl